Il Giudice di Pace
Quando rivolgersi al Giudice di Pace
Modulistica
Normativa e giurisprudenza
Contributo Unificato
La Giustizia più vicina
Tentativo di conciliazione (stragiudiziale)
Il cittadino che decide di agire senza l'aiuto di un avvocato, ovvero attraverso un tentativo di conciliazione extragiudiziale, deve presentare domanda all'Ufficio del Giudice di Pace attraverso il fac simile o sul modello che verrà rilasciato, a richiesta, dall'ufficio.
Il Giudice di Pace è competente per materia e valore su tutte le istanze di conciliazione, con due soli limiti:
- controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, ad esempio separazioni o divorzio, in materia di tasse e tributi;
- controversie per le quali sono previsti appositi organi per la composizione stragiudiziale della lite.
Da solo o rivolgendosi ad un legale, anche se in questo caso non è obbligatorio, il cittadino propone un'istanza che va depositata in cancelleria. Il Giudice fissa un giorno in cui l'utente/istante e la controparte devono comparire davanti a lui. Se si presentano entrambe le parti il Giudice opera da "paciere" tentando di far raggiungere un accordo. Se l'altra parte non si presenta o se il tentativo di conciliazione non riesce, non resta altro che fare una causa in sede giudiziale.
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Non si paga imposta di registro per verbali di conciliazione fino a € 51.645,69.
Verbale di conciliazione
Quando tra le parti riesce a formularsi un accordo, questo viene trascritto in un atto che è il verbale di conciliazione, in cui viene precisato non solo l'accordo, ma anche i tempi e le condizioni.
Il verbale può avere valore di:
- TITOLO ESECUTIVO se l'accordo riguarda un affare di competenza del Giudice di Pace;
- SCRITTURA PRIVATA RICONOSCIUTA IN GIUDIZIO se l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle del Giudice di Pace. Nel caso in cui non siano rispettati gli accordi che erano stati presi sarà necessario fare una causa, ma il verbale vale a dimostrare il fondamento del diritto che si fa valere.