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Normativa e giurisprudenza

Per chi e perché

Giurisprudenza

Con il termine Giurisprudenza si intende il complesso di pronunce, quindi sentenze od ordinanze, ossia provvedimenti emessi nell´esercizio dell´attività giurisdizionale.

Produrre atti normativi è compito dello Stato (e, per esso, di altri suoi Organi) nella produzione di legislatore; ma una volta che il diritto è positivamente costituito, è essenziale attestare la certezza che esso introduce nelle relazioni sociali, in modo che ognuno sappia come comportarsi e su cosa fare affidamento.

Di questa certezza è custode il Giudice.

La giurisprudenza nel nostro ordinamento non è quindi fonte normativa, ma solo applicazione delle norme al caso concreto.

Attraverso la sentenza si soggettivizza la norma giuridica; quindi se una sentenza fa stato tra le parti, nel senso che il fatto accertato varrà ormai come verità (legale) ogniqualvolta lo stesso punto torni ad essere messo in gioco, per i terzi la conoscenza di una determinata pronuncia ha interesse in quanto interpretazione ed applicazione di norme a casi concreti.

In questa pagina vengono riportate alcune pronunce ritenute di maggior interesse.

Normativa

Con il termine Normativa si intende l´insieme delle norme relative ad una determinata disciplina. Più in generale per normativa si intendono gli atti prodotti dalle fonti delle norme giuridiche.

All´interno di ogni ordinamento l´inserimento o l´abrogazione di una norma dipendono da alcuni fatti di produzione giuridica. Nel nostro ordinamento questi sono: leggi, decreti legislativi e decreti legge, statuti delle regioni e leggi regionali, regolamenti, usi e consuetudini.

Le norme emanate per mezzo delle fonti sopra elencate, possono, a loro volta dare vita ad altre fonti normative secondarie, subordinate alle prime (circolari ministeriali).