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Come si diventa Giudice di Pace

Può diventare Giudice di Pace ogni cittadino italiano di età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni. Sono richiesti, inoltre, i requisiti previsti dall´ Art. 5 Legge 374/91.

I requisiti per la nomina sono:

  1. avere l´esercizio dei diritti civili e politici;
  2. non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  3. avere idoneità fisica e psichica;
  4. avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
  5. avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell´assunzione delle funzioni di Giudice di Pace, l´esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata;
  6. avere superato l´esame di abilitazione all´esercizio della professione forense; tale requisito non è richiesto per coloro che hanno esercitato.

Il procedimento per la nomina a magistrato onorario con funzioni di Giudice di Pace segue un complesso percorso che comprende le seguenti fasi:

  1. richiesta ai Sindaci dei comuni interessati da parte del Presidente della Corte d´Appello, "almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del Giudice di Pace ovvero al verificarsi della vacanza", di dare notizia delle vacanze mediante affissione nell´albo pretorio;
  2. pubblicazione (a cura del Ministero della Giustizia) dell´avviso di vacanza del posto nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande;
  3. presentazione delle domande al Presidente della Corte d´Appello nel cui distretto è compreso l´ufficio per il quale si chiede la nomina;
  4. formulazione di una proposta, preferibilmente con l´indicazione di una terna di nomi, da parte del Consiglio Giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati dai Consigli dell´Ordine degli Avvocati del distretto di Corte d´Appello. Successivamente, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera sulla proposta del Consiglio Giudiziario ed il Ministro della Giustizia emana il decreto di nomina. Chi è nominato Giudice di Pace deve assumere possesso dell´ufficio entro sessanta giorni dal decreto del Ministro.